Nuova legge elettorale in Sicilia: arrivano i chiarimenti dalla regione

Nuova legge elettorale in Sicilia: arrivano i chiarimenti dalla regione

Attesissima dai cittadani che si troveranno ad eleggere i nuovi sindaci e consigli comunali della regione, è stata oggi pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, a firma dell'assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, Caterina Chinnici, la circolare esplicativa della legge 6/2011, in materia di elezioni comunali.

Alle prossime consultazioni amministrative, gia' fissate per il 6 e 7 maggio (ballottaggio il 20 e 21), infatti, si votera', per la prima volta, con il nuovo sistema elettorale. La circolare era attesa da molti enti locali, visto che saranno 149 le amministrazioni comunali coinvolte nella consultazione. La nuova legge modifica in parte il sistema precedente, introducendo la sostanziale novita' che il voto espresso dall'elettore per la lista dei candidati al consiglio comunale non si estende al candidato sindaco cui la stessa e' collegata e viceversa (cosiddetto effetto trascinamento). Questo comportera' che l'elettore deve manifestare espressamente il proprio voto, sia per il candidato consigliere, sia per il candidato a sindaco. Resta inalterata il cosiddetto "voto disgiunto", ovvero la possibilita' di esprimere la preferenza per un candidato sindaco e per una lista ad esso non collegata. La nuova legge prevede, inoltre, l'obbligo della rappresentanza minima di genere, sia nella composizione delle liste (almeno un quarto dei candidati deve essere di sesso diverso), sia in quella delle giunte (almeno un assessore appartenente a un genere diverso). In tema di composizione delle giunte, previsto l'obbligo di almeno 4 componenti nei comuni superiori a 10mila abitanti. Inoltre viene sancita l'incompatibilita' a far parte della giunta per i congiunti piu' stretti di sindaco (o presidente della Provincia), assessori e consiglieri. Rispetto al passato, e' ammessa la possibilita' per i consiglieri di essere nominati assessori (fino al massimo del 50 per cento dei componenti la giunta).

Cambia anche la percentuale per  l'approvazione della mozione di sfiducia del sindaco o del  presidente: dal 65 per cento si passa ai 2/3 dei componenti. Viene  introdotto, inoltre, l'istituto della revoca del presidente del  consiglio, le cui modalita' di presentazione e approvazione  (almeno i 2/3 dei componenti) sono rimesse ai singoli statuti  comunali o provinciali.  La legge chiarisce, inoltre, che i voti raccolti dalle liste che  non abbiano superato la soglia di sbarramento del 5 per cento non  sono computabili per l'attribuzione del premio di maggioranza.In  tema di circoscrizioni di decentramento, l'elezione del presidente  e' diretta.  Viene introdotta, infine, la fascia dei comuni tra 10 e 15mila  abitanti, prevedendo una sorta di sistema misto. Cosi' come nei  comuni con popolazione inferiore, non e' previsto il turno di  ballottaggio. L'elezione dei consiglieri, invece, avviene con il  metodo proporzionale D'Hondt (come nei comuni piu' grandi) e  cosi' anche l'attribuzione del premio di maggioranza del 60 per  cento, la possibilita' del collegamento del sindaco a piu' liste e  la soglia di sbarramento del 5% per l'assegnazione dei  seggi.

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