Vicino molesto: tollerabilità, sanzioni e dimostrazioni necessarie in giudizio

Immagine articolo: Vicino molesto: tollerabilità, sanzioni e dimostrazioni necessarie in giudizio

Questa settimana per la rubrica Il diritto in pillole l'Avv. Roberta Gaggiotti ci parlerà delle tutele offerte dalla legge nei rapporti di vicinato. 

“Vicinitas est mater discordiarum” (la vicinanza è la madre delle discordie) dicevano gli antichi romani e, in effetti, oggi come allora, i rapporti di vicinato sono spesso fonti di disagio e conflittualità. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui, dall’abitazione del vicino, provengano rumori molesti, schiamazzi oppure esalazioni di fumi o di altre sostanze fastidiose o persino nocive. 

Senza dubbio, inoltre, le modifiche allo stile di vita che la pandemia ha imposto a ciascuno di noi, costringendoci inevitabilmente a trascorrere più tempo tra le mura domestiche (sono sicuramente ancora vividi i ricordi dei canti e delle grigliate sui balconi!) hanno influito anche sui rapporti di vicinato. Che fare, dunque, in presenza di un vicino molesto? 

Non tutti sanno che in questi casi la legge offre appositi strumenti di tutela, di natura civilistica e, nei casi più gravi, anche penalistica. La principale normativa di riferimento è contenuta all’art. 844 c.c., che vieta "le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino" qualora superino la "normale tollerabilità".   

In tali casi, l’ordinamento offre un rimedio di natura inibitoria, che consiste in un ordine, emesso da un Giudice, di procedere all’immediata cessazione delle propagazioni moleste, e un rimedio di natura risarcitoria, che serve a liquidare il danno patito.  Tali rimedi si applicano anche agli edifici in condominio, ma possono esservi delle ipotesi in cui il regolamento di condominio contenga specifiche clausole volte a regolamentare le modalità e i limiti delle immissioni di esalazioni e rumori e, se del caso, anche le fasce orarie in cui esse sono ammesse. 

Ovviamente non ogni atto o schiamazzo, isolatamente inteso, assume rilevanza giuridica, poiché la valutazione del superamento del limite di tollerabilità è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, al quale vanno forniti tutti gli elementi utili a vagliare la concreta fattispecie sottoposta al suo esame. Nei casi più gravi, la condotta del vicino può assumere anche rilevanza penale. 

Nel caso di immissioni rumorose che giungano a molestare un numero indeterminato di persone, ad esempio, l’art. 659 c.p. prevede il reato di “disturbo della quiete pubblica”, mentre nel caso di immissioni di fumi, calori, polveri o altre sostanze idonee ad offendere, imbrattare o molestare le persone, può venire in rilievo il reato di "getto pericoloso di cose", previsto dall’art. 674 c.p.. 

Quindi, se da un lato è corretto che i rapporti di vicinato siano improntati a tolleranza e rispetto, dall’altro lato è doveroso informarsi sui propri diritti, così da poterli eventualmente tutelare nelle sedi più opportune.

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