Un giovane di Agrigento, M. C., ha partecipato al concorso bandito nel 2017 per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato ed all'esito delle prove scritte si era collocato in posizione utile.
Durante l’espletamento delle prove concorsuali, il Legislatore ha “modificato” i requisiti per l'accesso al ruolo della Polizia di Stato, riducendo i limiti di età (da trenta a ventisei anni) e richiedendo un diverso titolo di studio rispetto a quello inizialmente previsto.
Ad Aprile del 2019, con Decreto del Capo della Polizia di Stato, è stata avviata la fase degli accertamenti psicofisici ma il giovane agrigentino, alla luce dei “nuovi” criteri, non è risultato tra quelli immediatamente ammessi.
Così, il sig. M. C. ha proposto ricorso al TAR del Lazio col patrocinio degli avvocati Santo Botta, Cristina Accettoso e Sabrina Tavolacci col quale è sono stati impugnati i provvedimenti del Capo della Polizia di Stato eccependo, in particolar modo, la violazione delle norme del bando originario nella parte in cui sono stati modificati anche i criteri di partecipazione ad un concorso ormai avviato.
Gli avvocati Botta, Accettoso e Tavolacci hanno anche rilevato l’illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 51, 97 e 107 della Costituzione dell’art. 11, comma 2-bis, del d.l. 14.12.2018, n. 135, nella parte in cui ha modificato i requisiti di partecipazione al concorso, nonostante le diverse previsioni del Bando.
Il TAR del Lazio, accogliendo le censure degli avvocati Accettoso, Botta e Tavolacci, ha - dapprima - ammesso (con riserva) il giovane agrigentino a partecipare alle successive fasi del concorso. Poi, con l’Ordinanza del 11 giugno 2020, ed in vista dell’udienza di merito, ha sospeso il giudizio “nell'attesa dell'esito dello scrutinio di costituzionalità, ai fini di una decisione assunta sulla base di normativa conforme a Costituzione”.