Pubblicato in data odierna il disciplinare degli orari dei pubblici esercizi nel centro storico e nella fascia costiera per lo svolgimento di piccoli intrattenimenti musicali. Durante i weekend estivi sarà possibile lasciare che la musica suoni fino alle 2e30 (nel mese di agosto sarà previsto un "bonus" di un'ora per quelle attività che abbiano adeguato i propri locali, per il rispetto dei limiti acustici, con idonei impianti, strutture, teli e pannelli fonoassorbenti debitamente certificati e accompagnati da una relazione redatta da tecnico abilitato).
Queste le sanzioni per chi non rispetterà le regole:
- da € 258,00 a € 1.549,00 per chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura (art. 666 c.p. - Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza);
- da € 2.000,00 a € 20.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni e degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza indicati al punto 2., orari relativamente alle emissioni sonore, legittimamente adottati ai sensi dell'art.9 della L. n.447/1995 (art.10, comma 1, L.447/1995 - Sanzioni amministrative - articolo modificato dall'art.13 del D.Lgs n.42/2017);
- da € 1.000,00 a € 10.000,00 per chiunque, nell'esercizio o l'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione, supera i valori limite di cui alla tabella indicata al punto 4. (art.10, comma 2, L.447/1995 - Sanzioni amministrative - articolo modificato dall'art.13 del D.Lgs n.42/2017);.
Nei casi di reiterazione della violazione almeno tre infrazioni nei cinque anni successivi, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n.689/1981 e s.m.i., il Dirigente del Settore Commercio di questo Ente ordinerà obbligatoriamente la chiusura dell'esercizio pubblico da un minimo di 3 (tre) giorni sino ad un massimo di 7 (sette) giorni.
Per l'accertamento delle violazioni delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano i principi, criteri e le modalità di cui alla Legge n.689 del 24 novembre 1981, comprese le sanzioni accessorie previste dalla predetta legge.
Ai sensi dell'art. 18 della Legge n.689/1981 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco del Comune di Menfi, al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge richiamata.