Porto Palo, vietati falò e vendite alcolici da asporto. Previste multe per trasgressori

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Emessa dal Sindaco Marilena Mauceri l’Ordinanza Sindacale N.39 del 10 Agosto 2022 con cui viene previsto il divieto di vendita di alcolici da asporto nei prossimi 14 e 15 Agosto. Nei giorni scorsi è stato previsto anche il divieto di falò. Di seguito il testo dell’Ordinanza Sindacale:

È vietato:

1. Per gli esercizi di vicinato di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione prima delle ore 08:00 e dopo le 20:00. Analogo divieto vale altresì per i distributori automatici di bevande alcoliche;

2. Per gli esercenti che svolgono anche attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato (gastronomie, rosticcerie, paninerie, etc...) non vige il divieto di cui al comma 1 e pertanto è autorizzata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione fino alle ore 02:00, si ricorda che è vietata la vendita anche per asporto in contenitori di vetro o di metallo - Ord. Sind. n.28/2017;

3. Per tutti gli esercenti indistintamente dalle ore 02:00 di effettuare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche anche da asporto;

È fatto altresì divieto

la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e analcoliche, anche per asporto, in contenitori di vetro o di metallo (Ord. Sindacale n. 28 del 21.06.2017);

Avverte

L'inosservanza delle limitazioni e i divieti sopra esposti comporta, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00;
Che per le violazioni alla presente Ordinanza, i trasgressori hanno la facoltà di estinguere la sanzione amministrativa pecuniaria prevista mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi del comma II dell'art.16 della Legge 689/81, di una somma pari ad € 200,00 (duecento/00).
Sono fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa specifica vigente in materia.

Nei casi di reiterazione della violazione almeno tre infrazioni nei cinque anni successivi, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge n.689/1981 e s.m.i., il Dirigente del Settore Commercio di questo Ente ordinerà obbligatoriamente la chiusura dell'esercizio pubblico da un minimo di 3 (tre) giorni sino ad un massimo di 7 (sette) giorni.

Per l'accertamento delle violazioni delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano i principi, criteri e le modalità di cui alla Legge n.689 del 24 novembre 1981, comprese le sanzioni accessorie previste dalla predetta legge.

Ai sensi dell'art.18 della Legge n.689/1981 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco del Comune di Menfi, al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge richiamata.

Dispone

- Che gli organi di Polizia preposti alla vigilanza sul territorio adotteranno ogni provvedimento accessorio ritenuto necessario e sono incaricati di provvedere per la parte di rispettiva competenza alla vigilanza, al controllo e alla esecuzione della presente Ordinanza;
- Che si provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Menfi e nella speciale sezione “Amministrazione Trasparente”;
- Che se ne dia massima pubblicizzazione e diffusione della stessa alla cittadinanza attraverso i mezzi di informazione e sul sito istituzionale del Comune.

Dispone inoltre

La trasmissione del presente atto a:
Prefettura di Agrigento;
Questura di Agrigento;
Comando Polizia Locale di Menfi;
Comando Compagnia Carabinieri di Sciacca;
Comando Stazione Carabinieri di Menfi;
Commissariato di P.S. di Sciacca;
Comando Capitaneria di Porto di Sciacca;
Comando Guardia di Finanza Sciacca;
Comando Corpo Forestale di Santa Margherita di Belìce.

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