Menfi, scadenze tributi locali in vista. Esenzione IMU per il settore turistico. Esonero parziale del pagamento Cosap per alcune imprese

Immagine articolo: Menfi, scadenze tributi locali in vista. Esenzione IMU per il settore turistico. Esonero parziale del pagamento Cosap per alcune imprese

Considerato le rilevanti novità in materia, il  Comune  di  Menfi ha ritenuto utile fornire indicazioni ai cittadini ed ai contribuenti  per  i  pagamenti  delle  imposte  e  tasse in vista delle prossime scadenze ed in particolare per l’acconto IMU del 16 giugno 2020. 

IMU

Relativamente al versamento dell’acconto del 16 giugno 2020 è  previsto che “in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019”.  Mentre il versamento della rata a saldo sarà eseguito, a conguaglio sulla base delle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale e pubblicate sul sito informatico del MEF.             

Esenzione dell’IMU per il settore turistico: per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; 

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività' ivi esercitate.

Pensionati Aire: dal 2020 i pensionati Aire sono soggetti all’IMU, infatti la legge n. 160/2019 non ha più riproposto l’agevolazione prevista dall’art. 13 del D.L. 201/2011, cioè l’assimilazione all’abitazione principale, per cui non è più applicabile l’esonero previsto con la vecchia IMU. Il Comune può comunque prevedere un’aliquota ridotta anche pari a zero per cui si rimanda alla eventuale delibera che il Consiglio Comunale andrà ad adottare.

IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO SOLO UTILIZZANDO IL MODELLO F24  Le scadenze per il versamento del dovuto sono:       

- PRIMA RATA IN ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO 2020                                                                                                                     

- SECONDA RATA A SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020 

IL CODICE CATASTALE PER IL COMUNE DI MENFI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MOD F24 E’ : F126 

 

TARI

Si provvederà all’invio ai contribuenti delle bollette di acconto 2020 sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2019 e delle scadenze previste dal regolamento in vigore.                                                                                     

Si provvederà, altresì, all’invio delle bollette a saldo 2020 a seguito dell’approvazione del nuovo  regolamento e delle nuove tariffe e delle scadenze che verranno fissate dal Consiglio Comunale.   

COSAP

Relativamente al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche la scadenza del versamento era stata  fissata al 30 aprile 2020.  L’emergenza  sanitaria in atto ha determinato uno slittamento della bollettazione e della scadenza prevista. Gli utenti riceveranno apposita bollettazione che terrà conto delle agevolazioni previste. 

Sono state introdotte misure di sostegno alle imprese.

E’ previsto l’esonero  parziale  del pagamento  del  Cosap  da  parte  delle  imprese  di  pubblico  esercizio,  di  cui  all’art.  5  della  legge  n. 287/1991, già titolari di concessioni o di autorizzazioni nonché di nuove concessioni/autorizzazioni concernenti l’utilizzo di suolo pubblico per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre p.v..   

Inoltre,  è  previsto un regime  semplificato per l’ampliamento delle superfici già concesse e per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020.  Infatti è sufficiente, per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio  o  concessorio,  la presentazione di una semplice domanda all’ufficio Cosap con allegata la sola planimetria e senza marca da bollo. 

A tal fine, si ricorda che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della legge n. 287/1991:   

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume,  e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 

b)  gli  esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di  qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari); 

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; 

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

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