Un medico saccense si è visto notificare sulla propria casella pec una contravvenzione per divieto di sosta in una via del Comune di Napoli mentre si trovava in Sicilia nel suo ambulatorio a ricevere i propri pazienti.
In un primo momento, dopo delucidazioni richieste da parte del suo avvocato, Rosa Libasci, in merito alla necessità di avere la copia delle foto dell'autoveicolo al fine di verificare se fosse lo stesso di quello di cui è proprietario il medico, uno dei vigili urbani, verificando addirittura la difformità della targa tra quella oggetto di contravvenzione e quella del veicolo di cui è proprietario il medico, provvedeva all'immediato annullamento del verbale, salvo poi, a distanza di un paio di mesi ricevere una revoca di tale annullamento.
Pertanto, l'avvocato proponeva ricorso al Prefetto di Napoli, con cui si chiedeva l'annullamento della contravvenzione irrogata nei confronti del medico saccense poichè lo stesso al momento della infrazione supposta si trovava in Sicilia, perchè nessuna prova (ossia la copia delle foto dell'autovettura) attestava che fosse stato lui a commettere l'infrazione e perchè allora la contravvenzione non avrebbe dovuto essere stata notificata sulla pec professionale in quanto secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, con la nota Drp/Ps/147434 del 27 ottobre 2021, richiamata dal Ministero dell'Interno nella circolare 300/Strad/2/10060.U/2021, non si potrà procedere alle notifiche di multe stradali tramite PEC ai professionisti, salvo che l’indirizzo di posta elettronica certificata non appaia come strettamente personale. Non potendo conoscere a priori l’organizzazione del singolo professionista e determinare se l’uso della casella PEC avviene per fini personali, il Garante ha ritenuto che non si possa procedere alla notifica della multa a mezzo PEC e che si debba utilizzare la normale notifica cartacea.
In accoglimento della difesa la contravvenzione veniva ritenuta illegittima e, pertanto, veniva annullata.