Arriva il testo definitivo della legge elettorale che interesserà Menfi e Partanna

Arriva il testo definitivo della legge elettorale che interesserà Menfi e Partanna

Pubblicato quest'oggi nella GURS n.18 del 12/04/2013 il testo definitivo che interesserà soprattutto i comuni di Menfi e Partanna, ma anche tutti quelli con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 abitanti. La novità sta soprattutto nella doppia preferenza di genere, mentre lo sbarramento della lista è rimasto al 5% , poichè la mozione di riduzione al 4% non è stata approvata. Ecco il testo ufficiale:

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 15.000 abitanti
1. Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.
2. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 bis, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome e il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza .
3. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco.
4. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi. Per le finalità di cui al comma 7, non sono pertanto computabili i voti espressi per le liste che, ai sensi del presente comma, non sono ammesse all’assegnazione dei seggi.
5. Salvo quanto disposto dal comma 7, per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
6. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 5. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.

8. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.»

La nuova legge Elettorale per i comuni con meno di 10.000 abitanti la puoi leggere da qui:

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