Con la gazzetta del 30 Agosto 2013, l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana,guidato dall'assessore Dario Cartabellotta, in considerazione del fatto che perdurava in Sicilia l’assenza di un regolamento chiaro e completo che individuava i criteri, i limiti, gli aspetti sanitari delle attività agrituristiche, nonché gli obblighi degli operatori agrituristici,ha emanato delle nuove disposizioni in merito a Agriturismo e Agricampeggio.
Obiettivo? Garantire la semplificazione delle procedure amministrative, favorire la multifunzionalità in agricoltura, nonché un chiaro quadro normativo di riferimento per gli operatori agrituristici e tutti i soggetti interessati e di dover qualificare meglio l’accoglienza e la professionalità degli operatori del settore. Ed effettivamente ve ne era bisogno visto la copiosa mole di normativa emata nell'ultimo decennio.
Le nuove disposizioni, articolo per articolo (in tutto 18 articoli), prevedono:
- Art.1. L’avvio dell’attività di agriturismo, da parte di soggetti già in possesso di nulla osta agrituristico rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura, può essere effettuato immediatamente dopo la presentazione di una richiesta di SCIA
- Art.2 Considerato che l’attività di agriturismo costituisce anche un efficace presidio per la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente rurale, nel conteggio del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole, ai fini della salvaguardia del criterio di prevalenza, può essere compresa una quota aggiuntiva non superiore al 15% del fabbisogno totale aziendale agricolo, per la tutela e la cura di aree comprese nel perimetro aziendale o ad esso limitrofe, individuate nella planimetria presentata in sede di rilascio o rinnovo del nulla osta agrituristico. A riguardo, l’im- prenditore agricolo deve sottoscrivere specifico impegno alla cura e salvaguardia delle aree interessate, con partico- lare riferimento alla prevenzione degli incendi. Al fine di determinare l’apporto di manodopera, lo stesso dovrà essere calcolato sulla base di dati certi desumibili dichia- rati dall’azienda e certificati da un tecnico abilitato
- Art.3. L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e/o di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l’azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata
- Art.4
a. Per l’attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell’idoneità dei locali, cucina compresa, è sufficiente il requisito di abitabilità.
b. Per la somministrazione di pasti in un numero massimo di dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, è autorizzata, per la loro preparazione, l’uso della cucina domestica garantendo le procedure dell’HCCP ai fini della sicurezza alimentare.
c. Sono fatte salve le disposizioni relative al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 - Art.5
Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche, gli edifici destinati ad attività agrituristiche dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla legge 13/1989. In particolare, ogni struttura ricettiva deve disporre di almeno n. 1 stanza con caratteristiche di accessibilità per i diversamente abili, per massimo di 10 stanze da letto. In presenza di un numero massimo di 40 stanze o frazione di
40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. Tuttavia, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali degli edifici aziendali e al numero delle stanze in cui è prevista l’ospitalità, gli uffici istruttori valuteranno la possibilità di limitare ad una stanza la suddetta accessi- bilità. Tale possibilità resta, in ogni caso, subordinata a successivo parere della competente autorità sanitaria. - Art.6
Le piscine dell’azienda agrituristica, a disposizione esclusiva dei soli ospiti che usufruiscono dei servizi autorizzati dal nulla osta, sono classificate private ad uso col- lettivo e non necessitano della presenza dell’assistente bagnante. Tuttavia, l’operatore agrituristico deve individuare una persona fisica responsabile della gestione della piscina, riscontrabile in apposito registro, gli orari di funzionamento della stessa e adottare i necessari accorgimenti, per impedire l’accesso negli orari di chiusura - Art.7 L’attività agrituristica può essere svolta per l’intero anno solare o per periodi più brevi, ma non inferiori a novanta giorni l’anno. L’operatore agrituristico comunica al comune competente e all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari entro il 15 novembre di ogni anno, il calendario di apertura e le tariffe massime, riferiti a periodi di alta e di bassa stagione o stagione unica, che si impegna a praticare per l’anno seguente.
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Art.8 Il numero dei coperti giornalieri per la ristorazione stabilito nel nulla osta agrituristico è da intendersi come parametro medio, suscettibile di oscillazione entro un massimo del 20%, fermi restando il limite determinato dall’autorizzazione sanitaria e il tetto annuale comples- sivo stabilito nel nulla osta.
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Art.9 Nelle aziende agrituristiche con allevamenti annessi è consentita la macellazione di: pollame, lagomorfi e picco- la selvaggina fino ad un massimo di 30 UBE / anno (1 UBE= n. 200 polli o 125 conigli); suini e ovicaprini di età inferiore a 6 mesi, fino ad un massimo di 30 UBE / anno.La macellazione degli animali di cui al precedente comma deve avvenire nel rispetto del benessere animale e deve essere effettuata esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenza.Le macellazioni devono essere svolte in ambienti idonei e in presenza del veterinario dell’A.S.P. territorial- mente competente. I sottoprodotti devono essere smaltiti ai sensi del regolamento CE n. 1069/09.Le carni e i prodotti derivati sono destinati al consumo esclusivo degli ospiti dell’azienda agrituristica o alla vendita diretta in azienda dal produttore al consumatore o ad altri esercizi, compresi quelli di ristorazione, siti nella provincia o nelle province limitrofe.Il giorno e l’ora delle macellazioni deve essere concordata con il servizio veterinario dell’A.S.P. competente.
- Art.10 Alle aziende agrituristiche in possesso delle idonee attrezzature, quali abbattitori e congelatori, è consentito, in rispetto delle procedure HACCP, l’utilizzo della catena del freddo per la conservazione di prodotti agroalimentari freschi e/o trasformati, da utilizzare per la sola ristorazione agrituristica.
- Art.11 Alle aziende agrituristiche in possesso delle idonee attrezzature è consentita la preparazione in limitata quan- tità ad uso esclusivo degli ospiti di conserve e/o bevande, comprese le alcooliche, in rispetto delle procedure HACCP. La preparazione deve essere effettuata in apposi- ti locali all’uopo destinati o, se non disponibili, nei giorni di chiusura della cucina o nelle ore di non utilizzo della stessa.
- Art.12 a.La riduzione del vincolo di destinazione delle aziende agrituristiche previsto dalla legge regionale n. 25 del 24 novembre 2011, in riferimento all’articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3, e all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, è ridotto a cinque anni dalla data del provvedimento di con- cessione del contributo.
- Art.13 a. L’attività di agricampeggio, così come previsto dalla legge regionale n. 25/94 art. 2, lettera b e dalla legge nazionale n. 96/2006 art. 2, comma 3, lettera a, può essere effettuata in posti tenda e in strutture precarie e movibili quali roulotte, bungalow, autocaravan, case mobili (di dimensioni per ogni singola struttura non eccedenti quel- le della piazzola di destinazione) nel rispetto della legge regionale n. 14/82 e legge regionale n. 13/2006 e delle disposizioni già emanate da questo Assessorato. b. L’attività di agri-campeggio effettuata con le strutture precarie di cui il comma a) del presente articolo, pre- via valutazione d’incidenza, è ammessa nelle zone B e C delle riserve naturali regionali e in quelle comprese nei siti d’importanza comunitaria e Zone Protezione Speciale Uccelli, qualora compatibile con gli specifici regolamenti operanti nelle suddette aree.
- Art. 14 In deroga alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, i titolari di attività di agriturismo possono offrire, a titolo gratuito e limitatamente ai propri ospiti, servizio di trasferimento alla propria struttura per e da aeroporto, porto, stazioni ferroviarie e fermate autobus.
- Art.15 a. Sono considerati servizi annessi all’agriturismo anche i servizi per il benessere della persona quali centro-benessere, beauty farm e ippoterapia. b. I servizi di cui il precedente comma devono essere basati prevalentemente sull’impiego di prodotti naturali propri o locali e devono essere erogati ai soli ospiti. c. I servizi di cui al comma a) del presente articolo debbono essere erogati congiuntamente al servizio o di alloggio o di ristorazione.
- Art. 16
Negli agriturismi i pasti devono essere preparati esclusivamente con prodotti agricoli propri e/o prodotti nell’ambito del territorio della Regione siciliana, ad eccezione degli alimenti non prodotti nel territorio isolano.
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Art. 17
Per migliorare la qualità dell’offerta agrituristica, gli operatori agrituristici devono, entro tre anni, frequentare un corso di aggiornamento gratuito di 16 ore organizzato dall’Assessorato delle risorse agricole e alimentari.
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Art. 18
Entro il 31 dicembre 2013 l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari procederà alla riclassifica- zione degli agriturismi ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e del decreto ministeriale del 13 febbraio 2013.
Articolo redatto in collaborazione con il gruppo aperto facebook Sicilia-2014-2020:osservatorio finanziamenti,opportunità e lavoro in Sicilia