“La Sicilia essendo un isola, deve dare la giusta importanza nel campo degli studi alla risorsa mare, come avviene in altre nazioni che in questo sono molto evolute, come il Giappone, Nuova Zelanda ed anche Stati Uniti. In particolare Mazara del Vallo è la capitale della marittimità, quindi costituisce la sede naturale per la creazione di un centro di competenza per l’avvio di un corso universitario, o anche un master, dedicato al diritto ed all’economia marittima”.
E’ quanto ha affermato il presidente del Distretto Produttivo della Pesca -Cosvap Giovanni Tumbiolo, in occasione del workshop che si è svolto in questi giorni a Mazara del Vallo su “Limitazione del debito dell’armatore”, promosso dal Distretto Produttivo della Pesca e dallo Studio Legale Tortorici di Palermo, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Marsala e l’Ordine degli Avvocati di Marsala.
A relazionare sulla tematica sono stati l’Avv. Filippo Tortorici, Professore di Diritto Privato e Diritto Internazionale Privato presso l’Università Lumsa di Palermo, e la Dott.ssa Irene Minutella, collaboratrice presso la cattedra di Diritto Internazionale Privato della Lumsa.
La tematica è stata resa di attualità grazie ad una recente sentenza della Sezione Civile Corte di Appello di Palermo che ha disposto l’applicazione degli artt. 275 e ss e 620 ss del Codice della Navigazione, che garantisce in determinate circostanze la limitazione della responsabilità dell’armatore. Finora accadeva che in caso di danni nel corso di una battuta di pesca l’armatore era obbligato a far fronte al debito precedentemente contratto (viveri, riparazioni, al natante, etc.) anche con eventuali sue proprietà immobiliari sulle quali avrebbero potuto rivalersi i creditori, mentre nel diritto della navigazione, per agevolare l’impresa marittima, esiste un antico istituto in base al quale l’armatore, per i danni contratti in una determinata battuta di pesca, può chiedere che il suo danno sia limitato. Non è un diritto di poco conto perché in un passato recente si sono verificati casi in cui l’armatore del peschereccio, che ha subito danni per importi di un certo interesse, si è visto nella impossibilità di pagare il debito contratto, assalito dai creditori con atti giudiziari nei confronti del suo patrimonio immobiliare; la limitazione del debito dell’armatore esclude questa possibilità.