Niente sanzione per i contribuenti che non ricevono gli F24 per la TARES

Niente sanzione per i contribuenti che non ricevono gli F24 per la TARES

A 2 giorni della scadenza dei pagamenti per l'IMUe la TARES tanta confusione resta trai i contribuenti , soprattutto in coloro che ad oggi non hanno ricevuto ancora il bollettino per la TARES. Per tale motivo,con comunicato stampa N.18 del 20 gennaio 2014 è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze  (http://www.tesoro.it/)il quale ha informato che sul sito del Ministero sono disponibili le risposte alle domande in  tema di 'Mini Imu' e 'Maggiorazione Tares', i cui pagamenti dovranno essere effettuati entro il 24 gennaio  2014. 

Per quanto attiene la corretta applicazione ed il pagamento della Mini IMU, i contribuenti avranno  sgombrato ogni dubbio sulla certezza della scadenza e, certamente, stanno provvedendo al pagamento  dell'imposta entro il prossimo 24 maggio; mentre per la maggiorazione TARES, il cui termine di pagamento  fissato per lo stesso 24 maggio dal comma 680 dell'art.1 della Legge di stabilità, gli stessi contribuenti  potrebbero porsi interrogativi anche se assicurati sia dalle Amministrazioni dei Comuni che dai propri  consulenti.  La risposta dell'amministrazione finanziaria al quesito n.9) in merito alla maggiorazione TARES, ribadisce  che “il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento della TARES e della  maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo Stato”. 

Ed aggiunge: “Nel caso in cui il comune non abbia inviato tali modelli di pagamento in tempo utile il  contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4­bis  prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si  applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di  pagamento precompilati”

L'Amministrazione conclude la risposta al quesito specificando:  In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede al comma 2  che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia  conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente  modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito  di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.  I contribuenti, pertanto, hanno la certezza che non dovranno farsi carico di sanzione alcuna se provvederà al  pagamento della maggiorazione in argomento solo quando verrà loro recapitato a cura del Comune di  appartenenza il relativo modello F24 anche dopo la prevista scadenza del 24 gennaio 2014.

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