Accatastamento Fabbricati Rurali

Accatastamento Fabbricati Rurali

Sappiamo bene come il nostro territorio sia legato alla nostra tradizione rurale e quanto ampio sia il patrimonio. Però forse non tutti sanno che , in seguito alle nuove leggi, il patrimonio immobiliare rurale stia assumendo un inquadramento fiscale differente rispetto al passato.

Infatti, poiché dal 2012 i fabbricati rurali divengono soggetti ad IMU, onde evitare che i fabbricati iscritti al catasto dei terreni quindi privi di rendita possano sfuggire al prelievo, la Legge di conversione al decreto Monti ha posto a carico dei contribuenti l’obbligo di accatastamento di tutti i fabbricati rurali al Catasto dei Fabbricati.

Per questo motivo, entro il 30 giugno 2012 (il vecchio termine era il 31/03/2012) gli immobili rurali ancora iscritti al Catasto terreni dovranno essere dichiarati al Catasto edilizio urbano. Dal momento che la Manovra Salva Italia ha stabilito che l’Imu si applicherà anche ai fabbricati rurali, per la determinazione della base imponibile dovrà loro essere attribuita una rendita. Nell’attesa, l’Imu sarà corrisposta a titolo di acconto di conguaglio sulla base della rendita delle unità immobiliari simili già iscritte.

Rimangono esclusi dall’obbligo di accatastamento al catasto dei fabbricati gli immobili agricoli di rilevanza del tutto residuale, ossia:
• manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
• serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
• vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
• manufatti isolati privi di copertura;
• tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
• manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Nel caso di inadempienza del contribuente all’obbligo di accatastamento, provvederà il Comune a segnalare l’immobile agli uffici catastali e pesanti potrebbero essere le conseguenze

Infatti, se  il contribuente non provvede a regolarizzare la categoria catastale:

  • prima di tutto si espone alla pretese ICI da parte del Comune per le annualità 2011 e le 4 precedenti;
  •  in seconda battuta, dal 2012 dovrà corrispondere l’IMU come un qualunque fabbricato, senza poter beneficiare della minor aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali
  • infine addebito sanzioni per l'accatastamento d'ufficio

Per la presentazione delle domande di variazione, l'Agenzia del Territorio rende disponibile nel proprio sito internet un'applicazione che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche.La presentazione può essere effettuata, entro il 30 giugno 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

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