IMU: per l'acconto vanno applicate le aliquote 2012 e non quelle 2013

IMU: per l'acconto vanno applicate le aliquote 2012 e non quelle 2013

Come molti sapranno, lunedì prossimo, 17 giugno, scade l’acconto IMU. Ciò che molti invece non sanno è che l'imposta deve essere calcolata sulle aliquote dell’anno precedente. Proprio così! Nonostante qualche comune si sia premurato di modificare le aliquote 2013 (Menfi è tra questi comuni) le aliquote del 2012 dovranno essere impiegate sulla situazione immobiliare attuale tenendo naturalmente in considerazione la situazione immobiliare del primo semestre del 2013 e dei suoi sviluppi.

Quindi tutti i contribuenti menfitani, ad esempio, dovranno calcolare l'IMU tenendo conto che l'aliquota sulle seconde abitazioni è del 0.96 % (aliquota 2012) e non del 0.76% (aliquota 2013).

In ogni caso qualsiasi errore nel pagamento di non è sanzionabile se ciò è dovuto all'incertezza delle aliquote e delle modalità di pagamento.

Questa precisazione è di natura ufficiale in quanto è contenuta nella circolare n. 2/df del 2013 del dipartimento delle Politiche fiscali.

La stessa precisazione incide anche sulla sospensione dell’obbligo di pagamento per le abitazioni principali e relative pertinenze; è scritto nella circolare, infatti, che se una abitazione principale nel 2013 cambia utilizzo e diventa seconda casa, l’Imu dovrà essere corrisposto regolarmente il 17 giugno, invece qualora una seconda casa diventi abitazione principale nel 2013, la sospensione è valida. Quello che resta poco chiaro è cosa succeda se il cambiamento di destinazione si compie durante il primo semestre del 2013.

Ad esempio (esempio ripreso dal giornale online leggioggi.it), si pensi alla seconda abitazione che assume il titolo di abitazione principale alla fine di marzo 2013, anche se si è in presenza di una semplice sospensione dell’obbligo di pagamento, e non di esonero vero e proprio, dovrebbero essere valide le considerazioni rese note le considerazioni fatte dalle Finanze in merito alla perdita della soggettività passiva, per cessione dell’immobile, ne consegue che il conteggio dovrebbe essere fatto solo per tre mesi.

Nella circostanza contraria, nella quale l’abitazione principale è diventata seconda casa sempre alla fine di marzo 2013, vi è il dubbio se si debba in ogni caso ipotizzare un possesso di 12 mesi e poi dividere il risultato a metà. Facendo in questo modo, però, è possibile che il contribuente maturi addirittura delle posizioni di credito, visto che l’importo versato in prima rata è superiore al periodo di possesso non coperto da sospensione.

Ad ogni modo, si è dell’avviso che il riferimento ai dodici mesi dell’anno prima, contenuto nella norma, sia destinato all’ipotesi nella quale un immobile sia stato acquistato nel 2012. In questa eventualità, se il bene è ancora posseduto per tutto il primo semestre 2013, l’acconto deve comunque essere versato per un periodo di sei mesi, senza commisurarlo ai mesi dell’anno scorso.

Questo è ciò che è successo, per esempio, nel caso del pagamento del primo acconto dell’Imu nel 2012, con la circolare n.3 del 2012. La stessa situazione si è registrata con la citata circolare n.2 del 2013, a proposito della individuazione delle aliquote da applicare in sede di prima rata di quest’anno. E’ dunque evidente che in presenza di un documento interpretativo autorevole in funzionario che vi si adegui non potrà essere chiamato a rispondere di un mancato gettito.

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