La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22941 depositata il 9 ottobre 2013 intervenendo in tema di IRAP ha statuito che non è assoggettabile a IRAP il professionista che svolge la propria attività usufruendo della struttura organizzativa di una società e che si appoggia allo studio di un collega perché comunque privo di autonoma organizzazione. Il professionista che è in grado di svolgere da solo la sua attività non deve necessariamente essere dotato di “autonoma organizzazione”.
La vicenda trae origine da un ricorso proposto da un avvocato su una cartella di pagamento relativa all’Irap.
Il contribuente avverso la decisione dei giudici di merito proponeva ricorso alla Corte di Legittimità per la cassazione della sentenza basandolo su tre motivi di censura.
I Giudici di legittimità nell’esaminare il ricorso proposto hanno statuito che l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo può essere escluso dall’applicazione dell’IRAP quando si tratti di attività “non autonomamente organizzata” oppure qualora il professionista si avvalga in modo “non occasionale di lavoro altrui”, costituendo onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette.
Inoltre, i giudici di legittimità, nel confermare l’orientamento della Corte Suprema precisano che l’accertamento dei presupposti per l’assoggettabilità a IRAP dei lavoratori autonomi è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato in ordine all’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione (tra le altre: Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678 e n. 3680 del 2007).
Con le sentenze richiamate la Corte aveva avuto modo di affermare che la norma sull’Irap richiede l’esistenza di una organizzazione autonoma senza fissare alcun limite quantitativo, intendendo per tale uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro del professionista, potenziandone le possibilità.
Non è necessario che sia prevalente rispetto al lavoro del contribuente o che generi profitti anche senza di lui, essendo sufficiente che questa «organizzazione» renda più efficace o produttiva l’attività. È onere del contribuente, fornire la prova che i beni strumentali impiegati rappresentano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure che non si avvalga di lavoro altrui.
La sentenza in commento giunge a pochi giorni di distanza dalle sentenze 22020/13 e 22022/13 – entrambe pubblicate lo scorso 25 settembre – con cui i giudici di legittimità hanno sancito che, in tema di IRAP, la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo dell’autonoma organizzazione, bensì elemento presuntivo da cui essa può essere dedotta. Di conseguenza, se il dipendente non contribuisce in maniera significativa all’aumento del reddito, il professionista non deve pagare l’IRAP. In altri termini va escluso l’automatismo dipendente-soggezione a IRAP.