A quasi un mese dalle dimissioni del Sindaco Bono, l'assemblea regionale siciliana abroga la norma che costrinse alle dimissioni l'ex Sindaco di Sciacca
Mentre l'Ars decide di prendere tempo e, per il momento, non cancella le Province, spunta una “sorpresa”.
Tutta in un breve comma, il quarto, di una legge breve, di appena due articoli. Il comma recita: “L’articolo 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n.31, è abrogato”. Ma cosa dice quell’articolo? La norma riguarda uno dei casi di incompatibilità con la carica di sindaco o assessore. La legge del 1986, infatti, precisa: “I dipendenti delle unità sanitarie locali nonchè i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire la carica di sindaco o assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’unità sanitaria locale dalla quale dipendono o lo ricomprende o con la quale sono convenzionati, nonché di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 28.500 abitanti che concorre a costituire l’unità sanitaria locale dalla quale dipendono o con la quale sono convenzionati”.
Una questione che ha investito, nei giorni scorsi, il comune di Sciacca, dove il sindaco Vito Bono, medico convenzionato, ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni. “Si trattava – ha commentato Lino Leanza – di una norma ingiusta. La sua abrogazione è un atto di giustizia. Perché costringere un medico di un grande paese (di oltre 28 mila abitanti) a scegliere tra i propri pazienti e i cittadini? In una grande città il suo ruolo non è così influente”.
Ma in Aula in molti la pensavano diversamente. A cominciare dal deputato dell’Udc Giovanni Ardizzone, che ha parlato di “banditismo istituzionale”, e ha innescato uno scontro dialettico col presidente dell’Ars in quel momento, Santi Formica.