Un medico agrigentino ha partecipato alla procedura concorsuale per l’ammissione alle scuole di specializzazione dell’Area sanitaria; pubblicata la graduatoria di merito, il Ministero dell’Università e del Merito ha collocato il medico in posizione non utile ai fini dell’ammissione ad alcuna delle scuole di suo interesse.
In particolare, nella valutazione dei titoli operata dalla Commissione nazionale non erano stati correttamente apprezzati quelli conseguiti all’estero con la conseguenza che il giovane medico agrigentino, con un punteggio di 0,5, veniva collocato nella posizione n. 12937 della graduatoria nazionale.
Pertanto, il medico proponeva un ricorso giurisdizionale al TAR Lazio con il patrocinio degli avvocati Santo Botta e Giacomo Cortese per l’annullamento, previa sospensione, della graduatoria relativa all’ammissione alla Scuola di specializzazione di area sanitaria, nonché per l’accertamento del diritto all’adozione del provvedimento di attribuzione del punteggio ad egli spettante.
Secondo gli avvocati Botta e Cortese, le norme di derivazione comunitaria vigenti in materia impongono il riconoscimento dei titoli di formazione rilasciati da un altro Stato membro al termine di periodi di formazione concomitanti.
Il Presidente del TAR Lazio, accogliendo le censure avanzate dagli avvocati Botta e Cortese, ha accolto l’istanza cautelare monocratica, disponendo, con riserva, l’inserimento del ricorrente nella posizione derivante dall’attribuzione dell’ulteriore punteggio dedotto nei motivi di ricorso.
Per effetto della decisione del TAR Lazio, l’amministrazione ha immediatamente attribuito ulteriori 1,5 punti al medico agrigentino che è, quindi, balzato di oltre 120 posizioni nella graduatoria nazionale potendosi, così, immatricolare presso la Scuola di Specializzazione di suo gradimento.