Santa Ninfa, Poggioreale e Sambuca alle amministrative con la nuova legge: ecco il testo completo

Santa Ninfa, Poggioreale e Sambuca alle amministrative con la nuova legge: ecco il testo completo

Pubblicato quest'oggi nella GURS n.18 del 12/04/2013 il testo definitivo che interesserà soprattutto i comuni di Santa Ninfa, Poggioreale e Sambuca di Sicilia, Burgio e Lucca Sicula, ma anche tutti quelli con popolazioneal di sotto dei 10.000 abitanti. La novità della nuova legge elettorale per le amministrative sta soprattutto nella doppia preferenza di genere. Ecco il testo ufficiale:

Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti .
1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l’elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata.
3. La scheda per l’elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco è riportato il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. Ciascun elettore esprime separatamente il voto per il candidato sindaco e per la lista ad esso collegata; il voto espresso soltanto per la lista di candidati al consiglio non si estende al candidato sindaco collegato ed il voto espresso soltanto per il candidato sindaco non si estende alla lista collegata. Ciascun elettore può altre- sì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3 bis. Il voto alla lista è espresso, ai sensi del comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre sino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati della lista da lui votata, scrivendone il nome ed il cognome o solo quest’ultimo sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena la nullità della seconda preferenza.
4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
5. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. All’altra lista che ha riportato il maggior numero di voti è attribuito il restante terzo dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento più uno dei voti vali- di, alla stessa è attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco è attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora più liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso più alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l’eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.
5-bis. Nei comuni con popolazione sino a 3 mila abitanti, alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti i due terzi dei seggi. Alla lista che è collegata al candidato sindaco che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del candidato eletto, è attribuito il restante terzo dei seggi. Nei medesimi comuni si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 5.
6. Nell’ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.»

La legge Elettorale per i comuni compresi tra i 10.000 e i 15.000 abitanti la puoi leggere da qui:

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